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Ti ringrazio Rix, le mappe vedo di trovarle, per le foto…. dopo essermi ripresa avevo pensato di farle ma sono usciti tutti… che fossero timidi?
avevo detto che i reports della Gabri sono fonte di apprendimento ed un grande aiuto me lo ha dato il nostro Daniele in questi giorni.
Quanto al vivere il windsurf al 100%, sono certa che in molti vorrebbero viverlo così o lì vicino, ma non sempre è fattibile per questo, nel mio piccolo, cerco di aiutare e coinvolgere; io sono sempre stata molto fortunata nel windsurf, soprattutto perché tutti gli amici, TUTTI NESSUNO ESCLUSO, che ho incontrato e che bontà loro mi stanno ancora vicino mi hanno aiutato e tutt’ora mi aiutano molto, ognuno a loro modo ed io a mio modo li ringrazio.Phil, è stata una serata super…. con Gianni la risata è garantita.
Prego Ak.
Prego anche a te Guelfo, dai grandi soddisfazioni, so che era una questione che ti aveva dato non pochi pensieri.La “E” cui tu fai riferimento è riportata nel così detto titolo dell’articolo, ciò che fa legge non è il titolo, ma il contenuto dell’articolo.
Ciò detto, ci rinuncio, il chiarimento l’ho dato, poi se vuoi…. lo accettiEvidentemente non mi spiego bene o……
Dunque vediamo se riesco ad essere più chiara, la lettera a) articolo 4 te la devi dimenticare.
L’obbligo del defibrillatore è previsto solo ai sensi dell’articolo 1 e 2; l’articolo 4 stabilisce che in due ipotesi DISTINTE il defibrillatore non è d’obbligo, la prima quella delle attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio, la seconda per le asd che non compiono la loro attività all’interno di impianti sportivi.
La sintesi ad ogni modo è: IL DEFIBRILLATORE È D’OBBLIGO ALL’INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI e SOLO DURANTE LE GARE.Il decreto ministeriale è quello del 26 giugno 2017, in calce c’è l’elenco, fermo restando che la lettera a e b dell’articolo 4 sono tra loro alternative.
La medicina sportiva è una specializzazione non una laurea; ciò detto, il citato decreto ministeriale prevede un allegato con elencate le discipline sportive considerate a ridotto impegno cardiocircolatorio, ovviamente il Windsurf non rientra tra queste.bastava chiedere a chi, senza nessuno scopo personale, salvo dare un contributo, si è presa la briga di studiare l’argomento.
L’unica lettura che va data è quella riportata da me, a volersi fidare.Evidenziare in blu non è stata un'idea felice, non si vede molto bene, ma è stato fatto, con impegno e mettendomi al posto "del lettore non addetto ai lavori" per rendere più comprensibile il testo.
• DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 26 giugno 2017 (in Gazz. Uff., 28 giugno 2017, n. 149). – Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
• IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT
Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà' interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;
Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonchè con riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;
Sentito il CONI;
Decreta:
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ARTICOLO N.1
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
• Art. 1
1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 (Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive) e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
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ARTICOLO N.2
Obblighi• Art. 2
1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
ARTICOLO N.3
Inadempimento dell'obbligo• Art. 3
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attività di cui all'articolo 1.
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ARTICOLO N.4
Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE AL DI FUORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI• Art. 4
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Senza il condizionale.
Non serve, così in base all'ultimo decreto del 2017.
Il defibrillatore è d'obbligo solo all'interno degli impianti sportivi; l'irom, la asd boschettona, ecc non utilizzano impianti sportivi.Eh Andrea….
Avevo valutato tutti i fattori rischio, nell’incoscienza bo usato tutte le regole della prudenza, meno una, restare all’asciutto.
Volevo provare una cosa all’Irom e ne sono stata felice, ma queste sono sempre uscite estreme, di cui non c’è da andare fieri…. ciò detto è garantito che il prossimo anno, rifarò qualcosa di analogo.Ah dimenticavo, dopo un anno ho fatto il secondo tentativo di usare la go pro, ma l'ho attaccata troppo bassa e le stecche ne risentivano.
Vediamo se tra un altro anno riesco a trovare la giusta altezza.Vento da nord est, ma ad un certo punto è stato soprattutto da est.[br][link={e_FILE}public/1519660842_6636_FT13630_img_1063.jpg][img:width=600&height=450]{e_FILE}public/1519660842_6636_FT13630_img_1063_.jpg[/img][/link][br]
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Ecco con il new style queste cose non succedono
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