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  • Disciplina preferita:

      STATUTO SOCIALE
      Art.1
      E' costituita un' Associazione denominata:
      " Associazione Sportiva Dilettantistica Windsurf Irom – Beach – Venezia"
      A.W.I.V.
      L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico

      Art.2
      L'Associazione Windsurf Irom Beach – Venezia è costituita allo scopo di :
      a) Continuare a praticare la disciplina del windsurf nella parte di laguna antistante Venezia denominata Irom Beach
      b) Garantire il libero accesso degli associati all'area denominata Irom Beach con i propri autoveicoli e le proprie attrezzature sportive
      c) Collaborare con le Istituzioni mediante idee, suggerimenti, progetti al fine di migliorare l'area denominata Irom Beach
      d) Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazione tra gli associati
      e) Promuovere attività, manifestazioni, seminari, incontri tra gli associati e la cittadinanza al fine di diffondere la cultura e la pratica del Windsurf.
      Art.3
      La vita dell' Associazione è disciplinata dal presente Statuto .
      L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

      Art.4Possono aderire all'Associazione, acquisendo pertanto il titolo di socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza e opinioni si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
      I soci possono essere :1. Ordinari: persone fisiche praticanti o meno il windsurf che aderiscono all' Associazione e versano una specifica quota associativa.
      2. Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell' Associazione. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.
      3. Sostenitori : tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribniscono agli scopi dell' Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.
      Art.5
      La qualità di socio si perde per:
      1. dimissioni
      2. mancato pagamento delle quote sociali
      3. inabilitazione
      4. radiazione, per atti lesivi dell' Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli od in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
      5. decesso.
      I soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione stessa.
      ORGANI SOCIALI
      Art.6
      Sono Organi dell'Associazione:
      L L'assemblea dei Soci;
      2. Il Consiglio Direttivo;
      3. Il Presidente;
      Art. 7
      L'assemblea è costituita dai Soci Ordinari ed Onorari.
      Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.
      Essa può essere ordinaria e/o straordinaria.
      L'assemblea elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.
      Art. 8
      L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed ha il compito di :
      1. Comunicare ai Soci ogni notizia riguardante la facilità di accesso , la libertà di movimento, problemi di navigazione c/o di sicurezza,
      progetti di miglioramento dello spot denominato irom Beach;
      Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
      Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
      Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
      2.Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
      3.Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
      4.Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
      Art9
      L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci.
      Art.10
      La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax o sms a ciasam Socio, almeno 8 giorni prima della data della riunione.
      Nella convocazione dovranno essere specificati :
      1. Ordine del giorno
      2. Data, luogo e ora dell'adunanza.
      La riunione è valida qualunque sia il nmnero dei presenti.
      Art.11
      Hanno diritto al voto nell' Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del
      diritto di voto.
      I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto.
      Art. 12
      L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del
      Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea
      Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell' Associazione o . in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.
      I verbali dell' Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente.
      Le deliberazioni dell' Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.
      Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
      Art.13
      Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri incluso il Presidente. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo.
      Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite daII'. Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell' Associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell' Assemblea.
      Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a singoli o a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
      Art.14
      Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti gli incarichi specifici descritti nel presente statuto.
      Art.15
      Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
      Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax o posta elettronica o sms. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
      Art.16
      Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.La riunione è presieduta dal Presidente dell' Associazione o , in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di esso, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.
      Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell' Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.
      Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.
      Art.17
      Il Presidente è eletto dall' Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione nei
      conftonti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
      Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell' Associazione. Ad esso potranno essere delegati altresi eventuali Poteri. anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.
      In particolare compete al Presidente :
      a) la predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
      b) la redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell' Associazione.
      Art.18
      Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.
      Art.19
      Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell' Associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell' Assemblea.
      Art.20
      Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell'Associazione e ne coordina le attività nell' ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.
      Art.21
      I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà il Consiglio Direttivo nomina i sostituti scegliendo tra i Soci che si rendono dispomòili.
      Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
      Art.22
      La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi: In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'Organo decaduto.
      Art.23
      In caso di dimissioni o inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all'elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le
      prerogative del Presidente.
      Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.
      Art.24
      Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.
      Art.25
      Il patrimonio dell' Associazione è costituito:
      1. da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione all' atto della costituzione;
      2. dai beni mobili e immobili dei quali l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo. proprietaria.
      Art.26
      Le fonti di entrata dell' Associazione sono rappresentate da :
      1. quote di iscrizione all'Associazione;
      2. contributi annuali dei Soci, ordinari e straordinari ;
      3. contributi volontari dei Soci ;
      4. sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari ;
      5. contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
      6. ogni altra eventuale enttata.
      Art.27
      Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare. Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato ali'Assemblea per l'approvazione.
      Art.28
      I fondi occorrenti per la ordinaria gestione possono essere depositati presso uno Istituto di credito o Ufficio Postale , scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza.
      I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da suoi delegati: Tesoriere e/o Segretario.
      Art.29
      L'Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato deII' Associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.
      In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede all'elezione di un Commissario liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.
      L'Associazione indica al Commissario, mediante votazione palese .a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.
      Art.30
      Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.