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sonica
Partecipante
  • Disciplina preferita:

      ciao a tutti.
      chi trova una cosa mobile deve consegnarla al Comune del luogo del ritrovamento. Il ritrovamento viene reso pubblico mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni voltra. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato, la cosa appartiene a chi l'aha trovata. Il ritrovatore prendendo la cosa deve pagare le spese occorse. Il proprietario deve pagare al ritrovatore se questi lo richiede un premio pari al decimo del prezzo della cosa ritrovata.
      L'usicapione dei beni immobili e' ventennale. Nel caso di buona fede, e di sussistenza di un titolo idoneo al trasferimento e debitamente trascritto l'usucapione e' decennale.
      Non vi voglio tediare ulteriormente e vi saluto
      ciao